Federacciai ha diffuso un monitoraggio dei volumi dei contingenti tariffari UE relativi a 26 categorie di prodotti siderurgici, alla luce del nuovo strumento di difesa commerciale entrato in vigore il 1° luglio 2026. Il quadro normativo si basa sul Regolamento 2026/1384 del Consiglio e del Parlamento europeo, pubblicato il 24 giugno 2026, e sul successivo Regolamento di esecuzione della Commissione 2026/1457, pubblicato il 30 giugno 2026, che riporta il dettaglio delle quote per prodotto e Paese.

Secondo il materiale pubblicato da Federacciai, la misura nasce per contrastare gli effetti commerciali legati all’eccesso di capacità globale nel settore siderurgico. L’ambito di applicazione comprende 26 categorie di prodotto indicate nell’Allegato I del Regolamento 2026/1384. Il contingente annuale complessivo è fissato a 18,3 milioni di tonnellate, ripartite tra le varie categorie e associate a contingenti tariffari per Paese. Una volta superata la quota assegnata, è previsto un dazio del 50%.

Il testo segnala inoltre che la Commissione può modificare il volume complessivo dei contingenti entro un intervallo compreso tra 14,4 e 22,2 milioni di tonnellate, tenendo conto di fattori quali andamento della domanda, sviluppi rilevanti dell’eccesso di capacità e variazioni nelle quote di importazione. La misura si applica ai Paesi terzi con l’esclusione di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La ripartizione delle quote distingue tra contingenti specifici per Paese e quote residuali, articolate nelle voci “Altri Paesi” e “Contingente ALS – Altri Paesi”. Per ciascuna categoria di prodotto, i Paesi elencati nell’Allegato II.2 che esauriscono il proprio contingente specifico possono accedere al “Contingente ALS – contingente specifico per Paese”. In via generale, i Paesi che dispongono già di una quota nella tabella non possono invece utilizzare le quote residuali. I Paesi con accordo di libero scambio elencati nell’Allegato II.1 ma privi di quota propria possono accedere a entrambe le quote residuali.

Federacciai richiama anche le regole di gestione trimestrale dei contingenti. Per il primo anno, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, le quantità non utilizzate possono essere trasferite al trimestre successivo all’interno dello stesso anno. Dal 1° luglio 2027, l’eventuale applicazione del meccanismo di trasmissione dovrà essere valutata per categoria di prodotto e disciplinata con un apposito regolamento di esecuzione della Commissione.

Un ulteriore elemento operativo riguarda il requisito melt&pour. In fase di sdoganamento, gli importatori devono presentare prove documentali sul Paese di fusione e colata dell’acciaio. La Commissione, secondo quanto riportato da Federacciai, dovrà definire entro il 31 agosto 2026 quali documenti saranno richiesti e, entro il 30 giugno 2028, valuterà se l’attribuzione delle quote prodotto-Paese dovrà passare dal criterio dell’ultima trasformazione sostanziale a quello del Paese di fusione e colata.