La Commissione europea ha introdotto, con il Regolamento 2026/2133 del 18 settembre 2026, misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di lamierini magnetici a grani orientati (GOES) e su alcuni prodotti immediatamente a valle, in particolare laminazioni e nuclei. Federacciai ha comunicato che pubblicherà con cadenza settimanale il monitoraggio dei volumi dei contingenti tariffari riportati nell’Allegato II del provvedimento.
Secondo il testo richiamato da Federacciai, i prodotti interessati dalla misura sono identificati dai codici doganali 7225 11 00 e 7226 11 00 per i GOES. Per i prodotti a valle rientrano invece laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati, classificati al codice 8504.9013, inclusi i casi in cui siano incorporati in trasformatori classificati in una serie di codici 8504.
Il meccanismo previsto combina contingenti tariffari e prezzi minimi all’importazione, indicati come MIP. Per ciascuna categoria sono previsti due livelli di prezzo minimo: uno applicabile quando il contingente è ancora disponibile e un altro nel caso di esaurimento della quota. Il dazio è determinato confrontando il MIP pertinente con il prezzo di acquisto del materiale; se il prezzo risulta superiore al MIP, il versamento del dazio non è richiesto.
Federacciai segnala inoltre che alcuni Paesi sono esclusi dall’ambito dei dazi provvisori: Liechtenstein, Norvegia, Kenya e Ucraina. Per le importazioni dai Paesi in via di sviluppo, l’associazione richiama quanto riportato nell’Allegato III.2: per i GOES la misura riguarda le importazioni da Cina, con quota specifica, e Brasile; per laminazioni e nuclei riguarda Cina, Turchia ed Emirati Arabi, ciascuno con una quota specifica per Paese.
L’accesso ai contingenti avviene secondo il criterio “first in, first out”, aspetto che rende il monitoraggio dei volumi particolarmente rilevante per importatori e utilizzatori industriali. Federacciai evidenzia anche che, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 2026/2133, i dazi antidumping sul lamierino magnetico introdotti dal Regolamento 2022/58 per alcune origini non vengono riscossi durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie, poiché inferiori ai dazi di salvaguardia provvisori.
La misura è indicata come in vigore dal 25 settembre al 26 febbraio 2026, per una durata di 155 giorni. Al termine del periodo, la Commissione dovrà decidere se procedere con misure definitive. In questo quadro, l’aggiornamento settimanale dei contingenti pubblicato da Federacciai si configura come uno strumento di supporto per la gestione degli approvvigionamenti.



